Mancata applicazione dei contratti collettivi “leader”: indicazioni dall’INL

il 27 Febbraio 2018 News ed eventi e Tag: con 0 commenti

La mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale pregiudica l’accesso ai benefici normativi e contributivi.

A ribadirlo è una circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) indirizzata agli uffici periferici, ma anche all’INPS e all’INAIL. I datori di lavoro che non applicano contratti collettivi “leader” non possono godere di benefici normativi e contributivi.

Non solo. L’INL ricorda che la contribuzione dovuta all’INPS e all’INAIL va sempre parametrata ai contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ciò vale indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi.

In materia di contratti di prossimità (art. 8, DL n. 138/2011 ), quelli sottoscritti da associazioni minori sono del tutto inefficaci. Gli ispettori, in tal caso, dovranno provvedere al recupero contributivo e alle diffide accertative.

Allo stesso modo, la facoltà di integrare la disciplina normativa di numerosi istituti è rimessa esclusivamente ai contratti “leader”. A stabilirlo è l’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015:

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