Home > Approfondimenti > NASpI in caso di trasferimento del lavoratore ad altra sede
In caso di trasferimento ad altra sede il lavoratore può accedere alla NASpI sia con la risoluzione consensuale che con le dimissioni per giusta causa.
A chiarirlo è l’Inps con il messaggio n. 369/18. L’Istituto previdenziale si sofferma su due casi concreti di richiesta della NASpI:
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento presso altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla propria residenza e/o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento richiesto dal datore di lavoro.
Di norma, l’accesso alla NASpI è consentito solo ai lavoratori che abbiano involontariamente perduto la propria occupazione e che presentino gli ulteriori requisiti previsti dal legislatore.
In talune ipotesi, la cessazione del rapporto di lavoro, pur non derivando da un atto unilaterale del datore di lavoro, può consentire l’accesso alla NASpI.
L’ipotesi più frequente è quella delle dimissioni per giusta causa. In questo caso si configura una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice), imputabile al comportamento di un altro soggetto (datore di lavoro).
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