Informazioni utili

Indicazioni essenziali sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro. Per maggiori informazioni, consultare il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014 .

Indizione per l’anno 2018 della sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro (Gazzetta Ufficiale 30/01/2018) 

Il periodo di tirocinio è stabilito in diciotto mesi. Il praticante è tenuto a frequentare lo studio professionale, mediamente, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamento, sotto la diretta supervisione del professionista affidatario, partecipando così allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione di Consulente del Lavoro.

Il tirocinio può essere svolto presso il Consulente del Lavoro iscritto all’ Albo da almeno cinque anni che operi come libero professionista con attività abituale e prevalente, in forma individuale, associata o societaria, e sia in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua previsti dall’Ordinamento. Il tirocinio non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, subordinato anche se part time od occasionale, o di qualsiasi altra natura contrattuale.

Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito uno dei diplomi di laurea indicati nell’art. 3, comma 2, lettera d), della Legge 11 gennaio 1979 n. 12 ed in particolare quelli appartenenti alle classi di laurea elencate nell’allegato 2) del regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

La domanda di iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata, debitamente sottoscritta dall’interessato, al Consiglio provinciale in cui è iscritto il professionista affidatario.
La domanda deve essere supportata da specifica dichiarazione di responsabilità, resa dall’interessato ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, da cui risultino i seguenti stati e condizioni: data e luogo di nascita, residenza, certificato di cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. o di uno Stato estero a condizione di reciprocità, carichi pendenti, casellario giudiziale e titolo di studio. I soli cittadini extra UE presenteranno la copia della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Alla domanda vanno allegati:

  • dichiarazione del professionista che attesti l’ammissione alla pratica nel proprio studio intendendosi per tale il luogo ove con carattere di abitualità e prevalenza viene esercitata la libera professione di Consulente del Lavoro, sia in forma individuale che associata, societaria o in qualsiasi altra forma ammessa dalla legge;
  • dichiarazione del professionista di essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di formazione continua previsti dall’Ordinamento con riferimento all’ultimo periodo scaduto;
  • ricevuta del pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al registro praticanti (€ 300,00) con le modalità previste dal Consiglio provinciale ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382;
  • due foto formato tessera firmate dall’interessato;
  • la dichiarazione di non svolgere tirocinio per attività professionali diverse presso lo stesso studio professionale, anche se trattasi di studio associato o società fra iscritti in ordini diversi.

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento, il professionista non può ammettere contemporaneamente più di tre praticanti presso il proprio studio.

Il professionista ha l’obbligo di corrispondere al praticante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.