FAQ
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Quota di iscrizione annuale e modalità di versamento
La quota di iscrizione all’Ordine è pari, anche per l’anno 2015, ad € 350,00 così suddivise: € 160,00 di compentenza del Consiglio Provinciale; € 190,00 di competenza del Consiglio Nazionale. Il versamento deve essere effettuato, mediante F24, entro e non oltre il 16 febbraio 2015. La delega deve essere compilata come di seguito indicato:-
nella sezione: “Altri enti previdenziali ed assicurativi“;
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codice ente: “0005“;
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codice sede: “AV“
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causale contributo: “AV00” e “ODCL” rispettivamente per la quota di competenza del Consiglio Provinciale e Nazionale;
- periodo di riferimento: 01/2015-12/2015;
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importo: € 160,00 per la quota di competenza del Consiglio Provinciale; € 190,00 per la quota di competenza del Consiglio Nazionale.
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È possibile rateizzare la quota di iscrizione annuale all’Ordine?
No, al momento non è possibile. La quota di iscrizione deve essere versata in un’unica soluzione entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento. -
È possibile riproporzionare la quota annuale all’Ordine per iscrizioni/cancellazioni avvenute nel corso dell’anno?
Non è possibile riproporzionare la quota annuale di un Consulente del Lavoro che si cancella o si iscrive nel corso dell’anno solare. La quota è sempre dovuta per intero. -
Se si cambia la provincia di domicilio professionale occorre effettuare il trasferimento ad un altro Ordine provinciale?
Si, occorre effettuare il trasferimento presso l’Ordine provinciale di competenza del nuovo domicilio professionale e versare la corrispondente quota di iscrizione, senza riproporzionamenti e con l’esclusione della quota parte nazionale. Nel caso di cambio della provincia di residenza (e non del domicilio professionale) non occorre effettuare alcun trasferimento.
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Cos’è il DUI (Documento Unico di Iscrizione)?
È una card (tessera) che:- contiene la firma digitale ed il certificato di ruolo;
- costituisce documento di identità;
- è associato ad una casella di posta elettronica certificata “@consulentidellavoropec.it”
- contiene il certificato CNS che consente l’accesso ai maggiori servizi on-line, tra cui l’Agenzia delle Entrate;
- permette alla segreteria dell’Ordine di rilevare le presenze ai convegni e ai singoli Consulenti di scaricare gli attestati di partecipazione dal sito http://www.tcformazione.it/;
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È obbligatorio il DUI (Documento Unico di Iscrizione)?
Si, è obbligatorio in quanto sostituisce la vecchia tessera di iscrizione. -
Il DUI (Documento Unico di Iscrizione) e conseguentemente la PEC istituzionale sono strumenti obbligatori anche per i Consulenti del Lavoro che, pur essendo iscritti all’Ordine, non esercitano di fatto la professione?
Non è possibile fare richiesta del Documento Unico di Iscrizione senza ricevere la PEC di categoria poiché nell’Albo è inserita solo la Posta Certificata istituzionale. Nulla vieta che gli iscritti continuino ad utilizzare altri indirizzi di posta elettronica certificata per servizi in cui non è richiesta la verifica di iscrizione all’Albo. -
La richiesta del DUI e della PEC di categoria è obbligatoria anche per i Consulenti del lavoro iscritti all’Ordine che sono già in possesso di una smart card con altri providers (Camere di Commercio, ecc.) e hanno già attive caselle di posta elettronica?
I professionisti interessati possono detenere contemporaneamente più smart-card. Il DUI, a differenza delle smart-card tradizionali, oltre a contenere la firma digitale, avrà al suo interno il certificato di ruolo che permetterà di attestare in modalità informatica l’iscrizione all’Albo. Ciò consentirà all’iscritto di accedere a servizi dedicati o riservati ai Consulenti del lavoro. Nulla vieta, però, che lo stesso continui ad utilizzare le altre smart-card per servizi in cui non è richiesta la verifica di iscrizione all’Albo.
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Formazione continua obbligatoria (FCO): durata e obbligo formativo
Il periodo di valutazione della FCO ha durata biennale, coincidente con l’anno civile. Ogni CDL deve conseguire nel biennio almeno 50 crediti, di cui almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. Per i neo iscritti l’obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’Albo ed i crediti sono conseguentemente riproporzionati. Per ciascun anno il CDL deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi. Ogni CDL può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo. Ad ogni ora di partecipazione ad un evento formativo è attribuito n. 1 credito, ferma restando l’infrazionabilità dell’evento stesso. Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio il CDL deve presentare al Consiglio Provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta in conformità al regolamento. Il Consiglio Provinciale accerta la corrispondenza della dichiarazione con verifiche a campione da effettuarsi tramite richiesta al CDL della documentazione comprovante lo svolgimento della formazione.Per maggiori informazioni consultare il regolamento recante disposizioni sulla FCO per i CDL (link). Nella sezione modulistica è possibile scaricare la dichiarazione della formazione svolta, la richiesta di riproporzionamento dei CFO e l’attestazione di partecipazione ad eventi/attività formative. -
La formazione continua obbligatoria (FCO) può essere sospesa?
Nei casi di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità, servizio civile, richiamo alle armi, volontariato e periodi di servizio presso la protezione civile, soccorso alpino e speleologico, il Consiglio Provinciale, su richiesta dell’iscritto, riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dall’interessato. La richiesta deve essere presentata, adeguatamente documentata, entro 30 giorni dal fatto impeditivo o comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione attestante la formazione svolta. Per maggiori informazioni, consultare l’art. 10 del regolamento recante disposizioni sulla formazione continua (link)
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Utilizzo del logo Consulenti del Lavoro
Il Consulente del Lavoro può utilizzare il logo di categoria esclusivamente in versione bianco e nero, outline (ovvero solo profilo/contorno), in negativo su fondo nero e in versione a rilievo. L’utilizzo del colore verde (pantone 368), giallo (pantone 116) e ciano (cyan 100%) per la barra obliqua superiore è riservato, rispettivamente, al Consiglio Nazionale, al Consiglio Provinciale e all’ENPACL.