Home > Approfondimenti > Esonero contributivo per chi assume dopo l’alternanza scuola-lavoro
L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro nella misura minima del 30% .
L’incentivo si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di giovani che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato di I e III livello. Si tratta dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
L’esonero contributivo è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili.
L’incentivo è pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro annui. La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto.
Al fine del riconoscimento dell’agevolazione, il datore di lavoro dovrà inoltrare – esclusivamente in modalità telematica – una domanda preliminare di ammissione all’incentivo e prenotazione delle risorse.
Continua a leggere su gargano.pro
Cerca
Tag
Categorie
Articoli recenti
- Chiusura uffici durante il periodo natalizio
- Uno scorcio d’Irpinia: attitudini e vocazioni produttive… in sicurezza
- Il lavoro familiare può essere subordinato
- Permesso di soggiorno per motivi familiari: è sufficiente la richiesta per lavorare
- Mancata applicazione dei contratti collettivi “leader”: indicazioni dall’INL
