Home > News ed eventi > Comunicazione di diniego 730-4 2017: le cose da sapere
La gestione dei conguagli 730 si arricchisce di un nuovo adempimento: la comunicazione di diniego 730-4. Da quest’anno, come si legge nel provvedimento del 14/04/17 delle entrate , “il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.”. La comunicazione di diniego 730-4 deve avvenire con modalità esclusivamente telematiche e sulla base di predefinite specifiche tecniche .
La comunicazione di diniego 730-4 deve essere inviata entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili (ovvero, se successiva, dalla data di attivazione dei relativi servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate). Il sostituto d’imposta può provvedervi direttamente o per il tramite di un intermediario appositamente delegato (es. consulente del lavoro). Come si apprende dal sito dell’Agenzia delle entrate, solo dal sei luglio scorso è materialmente possibile effettuare la comunicazione di diniego 730-4 .
Per un consulente del lavoro è possibile adempiere in due modi:
- generando il file da trasmettere via “Desktop telematico” utilizzando il proprio software gestionale (al momento non risulta disponibile il modulo di controllo Entratel);
- inserendo le (poche) informazioni richieste in un’apposita sezione dell’area riservata Entratel.
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